La valutazione del rischio chimico sul lavoro, contrariamente a quanto generalmente si crede, tantissime attività, molte delle quali nulla hanno a che vedere con l’industria chimica in senso stretto.

L'utilizzo di sostanze chimiche nell’ambiente di lavoro è, infatti, molto diffuso: basti pensare, ad esempio, alle imprese che usano prodotti per le pulizie. In pratica, quasi tutte le aziende.

Questa valutazione del rischio va redatta a integrazione del Documento di Valutazione dei Rischi.

 

Valutazione del rischio chimico: la Normativa

A livello normativo, in Italia è il Titolo IX del D.Lgs. 81/08 a trattare la valutazione del rischio chimico, in particolare il Capo I ("Protezione da agenti chimici").

Come detto, sebbene il nome sembri riguardare solo l'industria chimica, o comunque soltanto aziende molto specifiche, in realtà sono moltissime le imprese interessate. L'art. 222 del Testo Unico, infatti, specifica che per agenti chimici vanno intesi:

“tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli, allo stato naturale o ottenuti, utilizzati o smaltiti, compreso lo smaltimento come rifiuti, mediante qualsiasi attività lavorativa, siano essi prodotti intenzionalmente o no e siano immessi o no sul mercato”.

Oltre alla legge italiana, vanno poi considerate anche le normative europee, ovvero:

  • regolamento REACH (Registration, Evaluation, Authorization of Chemicals) n. 1907/2006 (CE);
  • regolamento CLP (Classification Labelling Packaging) 1272/2008 (CE).

Rischio chimico nei luoghi di lavoro: il Regolamento REACH

Regolamento europeo CE n. 1907/2006, entrato in vigore il 1° giugno 2007, fa riferimento alla registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche.

Esso si applica a produttori e importatori (da paesi extra UE) di sostanze chimiche, e prevede l’obbligo di registrazione di tali sostanze presso l’Agenzia Europea delle sostanze chimiche (ECHA). Produttori e importatori devono quindi identificare e gestire i rischi legati a queste sostanze, per fare in modo che gli utilizzatori a valle abbiano le informazioni di rischio necessarie per un uso in sicurezza. In mancanza di registrazione, queste sostanze non possono essere fabbricate nella Comunità Europea o immesse sul mercato.

Rischio chimico sul lavoro: il Regolamento CLP

Regolamento europeo CE n. 1272/2008, entrato in vigore il 20 gennaio 2009, introduce un nuovo sistema di classificazione, etichettatura e imballaggio per le sostanze e le miscele, basato sul Sistema mondiale armonizzato dell'ONU (GHS).

Il CLP prevede 9 pittogrammi: 5 per i pericoli fisici, 3 per quelli per la salute e 1 per i pericoli per l'ambiente. Gli utilizzatori delle sostanze chimiche, dunque, devono conoscere la classificazione ed etichettatura delle stesse, per poter valutare il rischio chimico sul lavoro.

Valutazione rischio chimico: obblighi e misure da adottare

Nella valutazione del rischio chimico, il datore di lavoro è tenuto a determinare in via preliminare l'eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro.

In base a quanto stabilito dall’art. 223 del D.Lgs. 81/08, per garantire la salute e sicurezza dei lavoratori egli deve considerare i seguenti fattori:

  • proprietà pericolose degli agenti chimici;
  • informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal responsabile dell’immissione sul mercato, tramite relativa scheda di sicurezza;
  • livello, tipo e durata dell'esposizione;
  • circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti, compresa la quantità degli stessi;
  • valori limite di esposizione professionale o valori limite biologici;
  • effetti delle misure preventive e protettive adottate o da adottare;
  • se disponibili, conclusioni tratte da eventuali azioni di sorveglianza sanitaria già intraprese.

Per la prevenzione e protezione del rischio chimico, andranno quindi adottate misure generali e/o specifiche, in base a quanto stabilito dagli articoli 224 e 225 del Testo Unico.

Misure generali:

  • progettazione e organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro;
  • fornitura di attrezzature idonee per il lavoro specifico e relative procedure di manutenzione adeguate;
  • riduzione al minimo del numero di lavoratori che sono o potrebbero essere esposti;
  • riduzione al minimo della durata e dell'intensità dell'esposizione;
  • misure igieniche adeguate;
  • riduzione al minimo della quantità di agenti presenti sul luogo di lavoro in funzione delle necessità della lavorazione;
  • metodi di lavoro appropriati, comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella manipolazione, immagazzinamento e trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi (e dei rifiuti che contengono agenti chimici).

Misure specifiche:

  • progettazione di appropriati processi lavorativi e controlli tecnici, e uso di attrezzature e materiali adeguati;
  • appropriate misure organizzative e di protezione collettive alla fonte del rischio;
  • misure di protezione individuali, compresi i dispositivi di protezione individuali, qualora non si riesca a prevenire con altri mezzi l'esposizione;
  • sorveglianza sanitaria dei lavoratori.

La valutazione del rischio chimico deve, quindi, considerare le principali vie di introduzione degli agenti chimici nel corpo umano, in particolare quella respiratoria per inalazione e quella per assorbimento cutaneo.

In caso di attività che comportino l’esposizione a più agenti chimici pericolosi, bisognerà valutare il rischio risultante dalla combinazione di tutti quelli presenti.

Modelli per la valutazione del rischio chimico sul lavoro

La maggior parte dei modelli di riferimento, per la valutazione del rischio chimico, utilizza algoritmi che assegnano un punteggio ai diversi fattori in esame: quantità, durata, modalità dell’esposizione, pericolosità, ecc.

Come punto di partenza viene di solito presa la classificazione di pericolo delle sostanze, deducibile dall'etichettatura o dalle schede dati di sicurezza: l'indice numerico fornito dall'algoritmo, inserito in una scala di valori, serve dunque a stabilire il grado di rischio chimico presente.

In ogni caso, la valutazione del rischio chimico può essere un’operazione molto complessa e articolata, in base ai casi specifici, quindi è importante affidarsi sempre a tecnici qualificati per individuare la giusta metodologia e le misure di sicurezza più efficaci.

Contattaci per avere maggiori informazioni sulla normativa, sugli adempimenti e la formazione che la tua azienda deve rispettare. Si tratta di obblighi che ti eviteranno di incorrere in sanzioni e che rendono sicuro il tuo luogo di lavoro o la tua attività.

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