L'etichettatura degli alimenti fornisce un supporto fondamentale per il consumatore finale, perché possa prendere scelte consapevoli in fase di acquisto.
Con il termine “etichettatura” si fa riferimento a tutte quelle informazioni che riguardano il contenuto di un determinato alimento confezionato, come ad esempio, l’elenco degli ingredienti, la denominazione o la data di scadenza. L’etichetta (ma anche il contrassegno (marcatura CE)) consapevolizza il consumatore sui requisiti delle merci in generale esercitando un’azione esplicativa a vantaggio della tutela qualitativa, ma anche igienico-sanitaria. L’asimmetria informativa tra consumatori e produttori è quindi ridimensionata mediante una riorganizzazione della normativa riguardante le informazioni offerte al pubblico.
Tali etichette, infatti, riportano una serie di informazioni (obbligatorie per legge) importanti non solo per tutelare la salute del cliente, ma anche per permettergli di avere indicazioni e parametri uniformi nella valutazione e diventano di fatto una sorta di “carta d’identità” che accompagna l’alimento.
Ai fini dell’etichettatura è necessario preliminarmente distinguere in merito alla presentazione e alla vendita al pubblico di prodotti alimentari:
- prodotti preconfezionati (o preimballati): sono quei prodotti alimentari confezionati nello stabilimento di confezionamento e, in assenza dell’acquirente, avvolti, totalmente o in parte, in un imballaggio che deve essere mantenuto integro fino al momento del consumo;
- prodotti preincartati (o preconfezionati per la vendita immediata): sono quei prodotti alimentari confezionati sul punto vendita al momento della richiesta del cliente o antecedentemente, ma ai fini della vendita immediata nello stesso locale dove sono stati confezionati (pane, carne fresca, formaggi e salumi al taglio, ecc.);
- prodotti sfusi: sono quei prodotti alimentari sui quali non è possibile apporre l’etichetta in quanto privi della confezione (frutta, ortaggi freschi, ecc.).
Una delle novità principali che ha aumentato la trasparenza nei confronti dei potenziali acquirenti è l’obbligo, se pur con varie eccezioni, dell’apposizione in etichetta della dichiarazione nutrizionale per i prodotti confezionati.
Tale imposizione vale solo per i prodotti alimentari “preimballati”, destinati alla vendita al consumatore finale ma anche a bar, esercizi pubblici, di ristorazione e catering, salva la possibilità per l’operatore di inoltrare a questi ultimi un documento che attesti il valore nutrizionale in alternativa all’etichettatura individuale dei pezzi.
Per quanto riguarda l’etichettatura i riferimenti normativi sono essenzialmente due:
- il Regolamento UE 1169/2011 "relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori" per i prodotti preimballati, destinati confezionati al consumatore finale
- il D.Lgs. 109/92 e alcuni rifermenti del regolamento Ue 1169/2011 per i prodotti sfusi o preincartati
Vediamo, dunque, quali sono gli obiettivi e le informazioni obbligatorie previste nell'etichettatura degli alimenti.
Le informazioni obbligatorie da inserire sulle etichette alimentari
L'articolo 9 del Regolamento Europeo fornisce l'elenco delle indicazioni che ogni etichetta di prodotti alimentari è obbligata ad avere.
Si tratta di:
- denominazione dell'alimento;
- elenco degli ingredienti;
- indicazione di sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze
- quantità di tali ingredienti o categorie di ingredienti;
- quantità netta dell'alimento;
- termine minimo di conservazione o data di scadenza;
- condizioni particolari di conservazione e/o condizioni di impiego;
- nome o ragione sociale e indirizzo dell'operatore del settore alimentare;
- paese di origine o luogo di provenienza;
- istruzioni per l'uso (nei casi in cui la mancanza di tale indicazione possa rendere difficile un uso adeguato dell'alimento);
- titolo alcolometrico volumico effettivo, per bevande che contengono più di 1,2% di alcol in volume;
- dichiarazione nutrizionale (con valore energetico e quantità di grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale).
Come specificato all'articolo 13, inoltre, è importante che queste informazioni siano inserite in un punto facilmente visibile, solitamente 2mm circa come altezza carattere,che siano indelebili e leggibili in modo chiaro.
Al contrario, non devono essere nascoste, oscurate o limitate da altri elementi che possano interferire negativamente.
Nell’elaborare il contenuto informativo delle etichette, gli operatori del settore alimentare devono ispirarsi ad alcuni principi generali, ovvero:
- chiarezza: le indicazioni devono risultare facilmente comprensibili per un consumatore medio e non devono ingenerare dubbi sulle caratteristiche del prodotto acquistato; sono, pertanto, da evitare codici o altri elementi che non siano di immediata interpretazione e comprensione (es. il numero di iscrizione al REA del Registro Imprese della CCIAA in sostituzione della sede dello stabilimento di produzione);
- leggibilità: le informazioni devono essere riportate in caratteri di dimensioni tali da poter essere letti senza troppa difficoltà; a tale scopo, per alcune tipologie di informazioni (ad esempio la quantità nominale) il legislatore ha definito la dimensione minima dei caratteri al di sotto dei quali non è possibile scendere;
- facilità di lettura: le indicazioni di seguito elencate devono figurare nello stesso campo visivo, in modo da essere facilmente leggibili in una sola occhiata; gli operatori, inoltre, non devono riportare informazioni in punti nascosti, di difficile lettura o rimovibili (es. sigillo di confezionamento);
- indelebilità: gli operatori devono garantire l’indelebilità delle informazioni riportate in etichetta, affinché esse siano leggibili per tutta la vita commerciale del prodotto.
Le indicazioni riportate sull’etichetta dei prodotti alimentari destinati alla commercializzazione sul mercato nazionale devono essere riportate in lingua italiana. È consentito l’utilizzo di altre lingue solo se:
- il termine è diventato di uso talmente corrente e generalizzato da non richiedere traduzioni (es.: Croissant utilizzato come denominazione di un prodotto da forno);
- le menzioni originali non hanno corrispondenti nei termini italiani (es. Brandy).
Tra le novità introdotte dal regolamento c’è l’obbligo di informazione in merito agli ingredienti allergenici contenuti nell’alimento e la dichiarazione in merito ai nutrienti, obbligatoria ora per tutti i prodotti.
Etichettatura degli alimenti preimballati e regolamento 1169 del 2011
Partiamo subito con la definizione di etichettatura, secondo quanto riportato all'articolo 2 del Regolamento 1169/2011:
"qualunque menzione, indicazione, marchio di fabbrica o commerciale, immagine o simbolo che si riferisce a un alimento e che figura su qualunque imballaggio, documento, avviso, etichetta, nastro o fascetta che accompagna o si riferisce a tale alimento".
Tale regolamento nasce per armonizzare le diverse normative nazionali presenti in precedenza, dare un riferimento univoco agli Stati membri dell'Unione Europea e, quindi, semplificare il quadro normativo (a vantaggio sia delle aziende del settore che del consumatore finale).
Gli obiettivi, come accennato, sono molteplici. Tra i principali:
- garantire un elevato grado di protezione dei consumatori;
- garantire la libera circolazione di alimenti sicuri e sani;
- assicurare il diritto all'informazione sugli alimenti consumati;
- permettere ai consumatori di compiere scelte consapevoli relative agli alimenti ed evitare pratiche che possano indurli in errore.
Come specificato all'articolo 2, comma 3, la normativa sull'etichettatura degli alimenti si applica agli operatori del settore alimentare, in tutte le fasi della catena alimentare, quando le loro attività riguardano la fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori. In questo contesto, il Regolamento si applica a tutti gli alimenti destinati al consumatore finale.
Etichettatura degli alimenti sfusi o preincartati
Gli alimenti preimballati per la vendita diretta nell’azienda di produzione non rientrano nella definizione di "preimballati" di cui al Reg. 1169/2011/UE. Sono soggetti all'etichettatura prevista dall'art. 44 per i prodotti non preimballati o preimballati nel luogo di vendita su richiesta del consumatore o preimballati per la vendita diretta, con il solo obbligo di indicare gli allergeni presenti.
Per le altre indicazioni viene fatto riferimento all'eventuale normativa nazionale, rappresentata in Italia dall'art. 16 del D.Lgs n. 109/1992 che prevede l'etichettatura, anche con cartelli sul comparto di vendita, con indicazione di denominazione di vendita ed elenco degli ingredienti (oltre alle modalità di conservazione per i prodotti rapidamente deperibili, ove necessario, e alla data di scadenza solo per le paste fresche).
Tale tipologia di prodotto è esonerata dall’obbligo dell’etichettatura nutrizionale (il Reg. 1169/2011/CE, allegato V “Alimenti ai quali non si applica l’obbligo della dichiarazione nutrizionale”, inserisce al punto 19 “gli alimenti, anche confezionati in maniera artigianale, forniti direttamente dal fabbricante di piccole quantità di prodotti al consumatore finale o a strutture locali di vendita al dettaglio che forniscono direttamente al consumatore finale”).
Etichettatura prodotti alimentari: le sanzioni
Successivamente all’entrata in vigore del regolamento 1169/2011, è in vigore da maggio 2018 il riferimento italiano Dal punto di vista sanzionatorio, il D.Lgs. 231/2017.
Le sanzioni, scattate ufficialmente a partire dal 9 maggio 2018, possono prevedere multe da un minimo di 500 euro fino a un massimo di 40 mila euro.
Per quanto riguarda, nello specifico, la violazione delle indicazioni obbligatorie da inserire nelle etichette alimentari, gli articoli attinenti sono quelli che vanno dall'8 al 15. Per questi, le sanzioni prevedono:
- per violazione nella denominazione dell'alimento: multa da 500 a 16 mila euro;
- per violazione nell'elenco degli ingredienti: multa da 500 a 16 mila euro;
- per violazione dei requisiti nell'indicazione degli allergeni: multa da 2 mila a 16 mila euro;
- per violazione nell'indicazione quantitativa degli ingredienti: multa da mille a 8 mila euro;
- per violazione riguardante il termine minimo di conservazione, la data di scadenza e la data di congelamento: multa da mille a 40 mila euro;
- per violazione nell'indicazione del paese di origine o luogo di provenienza: multa da 500 a 16 mila euro;
- per violazione nel titolo alcolometrico: multa da 500 a 4 mila euro;
- per violazione nelle dichiarazioni nutrizionali: multa da 2 mila a 16 mila euro.
Contattaci per avere maggiori informazioni o per sapere come possiamo aiutarti a predisporre un sistema di etichettatura a norma di legge che ti eviti di incorrere in sanzioni e che faciliti la vita agli acquirenti.
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