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medicina del Lavoro
Sopralluogo del MEDICO COMPETENTE
Il sopralluogo del medico competente in ambiente di lavoro è disciplinato dall’art. 25 del D.Lgs. 81/08 ed è anche uno degli obblighi previsti dalla normativa.
Il sopralluogo che il medico del lavoro esegue è una visita agli ambienti di lavoro avente la finalità di individuare eventuali rischi lavorativi valutando se sia necessario apportare modifiche o migliorie agli ambienti di lavoro o ai macchinari utilizzati
Con quale periodicità va svolto il sopralluogo in azienda
Il Medico Competente visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno o con cadenza diversa.
La periodicità è stabilita in base alla valutazione dei rischi e l’indicazione di una periodicità diversa dall’annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi
Sulla base di quanto evidenziato dal DVR e dallo svolgimento del sopralluogo medico competente sul posto di lavoro, quest’ultimo redigerà il protocollo sanitario, nel quale saranno indicati:
- tutti gli accertamenti a cui sottoporre il lavoratore,
- la frequenza con la quale dovranno essere eseguiti tutti gli esami clinici e strumentali a seconda naturalmente, del tipo di attività svolta dal dipendente
- i pericoli a cui è sottoposto.
Il verbale di sopralluogo del Medico Competente
Alla fine del sopralluogo negli ambienti di lavoro il medico aziendale redige un verbale di sopralluogo che consegna al Datore di lavoro, all’interno del quale indica le conclusioni di quanto visto, confermando o meno il piano sanitario in essere o proponendo eventuali modifiche, appunto in relazione a quanto riscontrato.