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Sicurezza sul Lavoro
Redazione PIMUS
Cos’è il PI.M.U.S.
Nei cantieri in cui si utilizzano ponteggi, e nei casi di lavori in quota, va redatto il Piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.). Si tratta di un documento operativo contenente tutte le informazioni per montare e smontare ponteggi a regola d’arte senza incorrere in rischi per la sicurezza degli operai. È obbligo del datore di lavoro assicurarsi che il Piano di montaggio sia rispettato e che i lavoratori abbiano ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste. Una copia va tenuta in cantiere e presentata agli organi di vigilanza ogni volta che ne facciano richiesta. La sua redazione, e conoscenza, è garanzia di sicurezza, sia per i lavoratori sia per tutte quelle persone che pur non essendo adibite al montaggio vero e proprio potrebbero trovarsi interessate dall’attività di quell’opera.
Cosa contiene il PI.M.U.S.
Il Piano di montaggio, uso e smontaggio deve contenere:
- i dati identificativi del luogo di lavoro
- l’identificazione del datore di lavoro che procederà alle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio
- l’identificazione della squadra di lavoratori, compreso il preposto, addetti alle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio
- l’identificazione del ponteggio
- il disegno esecutivo del ponteggio dal quale risultino generalità e firma del progettista, sovraccarichi massimi per metro quadrato di impalcato e indicazione degli appoggi e degli ancoraggi
- il progetto del ponteggio se previsto
- il piano di applicazione generalizzata con le indicazioni generali per le operazioni di montaggio, smontaggio e trasformazione
- le illustrazioni delle modalità di montaggio, trasformazione e smontaggio
- la descrizione delle regole da applicare durante l’uso del ponteggi
- le verifiche da effettuare sul ponteggio prima del montaggio e durante l’uso
- ect.
Chi redige il PI.M.U.S.
Nei lavori in quota il datore di lavoro provvede a redigere a mezzo di persona competente un Pi.M.U.S., in funzione della complessità del ponteggio scelto, con la valutazione delle condizioni di sicurezza attuate attraverso specifici sistemi utilizzati nella realizzazione e in ciascuna fase di lavoro prevista. Tale piano può assumere la forma di un piano di applicazione generalizzata integrato da istruzioni e progetti particolareggiati per gli schemi speciali costituenti il ponteggio, ed è messo a disposizione del preposto addetto alla sorveglianza e dei lavoratori interessati (art. 136 D.Lgs. n. 81/2008 ).
Nel caso di presenza sul cantiere di più imprese verrà realizzato un solo Piano di montaggio sottoscritto da tutti i datori di lavoro. Verrà predisposto prima di iniziare qualunque attività sul ponteggio.
Omessa redazione del PI.M.U.S.
Il datore di lavoro che omette di redigere il PI.M.U.S. e non provvede a informare adeguatamente i lavoratori incorre in violazione dell’art. 159 del D.Lgsl 81/08: arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.000 a 4.800 €.