Servizi Principali
Sicurezza sul Lavoro
Redazione PSC
Il Piano di Sicurezza e Coordinamento (conosciuto anche con l’acronimo PSC) è un documento, parte integrante del contratto di appalto, in cui sono analizzati:
- le fasi di lavoro svolte in un cantiere;
- gli aspetti critici del processo di costruzione;
- le misure da adottare per ridurre e prevenire i rischi di lavoro (anche di quelli provenienti dall’esterno).
Il PSC è specifico per ogni singolo cantiere temporaneo o mobile ed è costituito da una relazione tecnica e una serie di tavole esplicative (contenenti una planimetria, la descrizione del terreno, ecc.).
Chi redige il Piano di Sicurezza e Coordinamento?
Il PSC deve essere redatto, su incarico del committente, dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) e viene poi valutato dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE), il quale può richiedere eventuali integrazioni, oltre a verificare la corretta applicazione delle procedure di lavoro.
Il PSC è redatto nella fase di progettazione dell’opera o comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte per l’appalto. Sulla base del PSC, le imprese affidatarie ed i lavoratori autonomi elaborano il proprio piano operativo di sicurezza (POS).
Il titolare dell’impresa committente deve far sì che le disposizioni indicate nel PSC vengano attuate in maniera puntuale e precisa. Una copia del piano di sicurezza e coordinamento va trasmessa – almeno 10 giorni prima dell’inizio dei lavori – al RSPP e a tutte le figure coinvolte nella sicurezza del cantiere.
Quando è necessario redigere il PSC?
Il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) è obbligatorio quando nel cantiere sono presenti più imprese sia in caso di lavori pubblici che privati, indipendentemente dalla durata del cantiere o dall’importo delle opere da realizzare.
Il PSC, invece, non deve essere redatto:
- in caso di lavori atti a prevenire incidenti imminenti o per risolvere situazioni di emergenza;
- quando è operante una sola impresa.
Piano di Sicurezza e Coordinamento: i contenuti minimi
In generale, il piano di sicurezza e coordinamento deve contenere almeno:
- l’identificazione e la descrizione dell’opera, del cantiere e della zona in cui si trova;
- l’individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza: tra cui il responsabile dei lavori, il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione, i datori di lavoro delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi:
- una relazione che riguarda l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi concreti in merito all’organizzazione del cantiere, alle lavorazioni, ecc.;
- la descrizione delle scelte progettuali, architettoniche, strutturali e tecnologiche;
- le misure preventive e protettive;
- i dispositivi di protezione individuale;
- l’organizzazione relativa al servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori;
- la durata prevista delle lavorazioni e delle fasi di lavoro;
- la stima dei costi della sicurezza: ad esempio, delle misure preventive e protettive, dei dispositivi di protezione individuale, degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, ecc.
Tra gli altri elementi presenti abbiamo quelli relativi all’impiantistica e ai servizi presenti nel cantiere, come ad esempio i servizi igienici, lo scarico dei rifiuti, la dislocazione di tutti i sistemi e gli impianti di alimentazione.
Va precisato che gli altri contenuti del PSC sono il risultato di scelte progettuali ed organizzative.
Il Coordinatore della Sicurezza per l’Esecuzione dei lavori
Il Coordinatore della Sicurezza per l’Esecuzione dei lavori (CSE) ha il compito di verificare l’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento.
Una volta ricevuti i documenti, il CSE effettua un sopralluogo nel sito che sarà oggetto del cantiere per controllare che lo stato dei luoghi non abbia subito modifiche dalla fine della progettazione (per esempio apertura di cantieri limitrofi). Se la verifica ha esito positivo, il CSE procede alla valutazione:
- dell’idoneità tecnico-professionale delle Imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi;
- dell’idoneità del POS delle imprese esecutrici e della congruità con il PSC.
Terminata la fase di verifica, il CSE convoca, prima dell’inizio dei lavori, la riunione preliminare a cui partecipano:
- il direttore dei lavori;
- l’impresa/e affidataria/e l’impresa esecutrice;
- i lavoratori autonomi già individuati.
POS e PSC: quali differenze?
Il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) non deve essere confuso con il Piano Operativo di Sicurezza (POS). In entrambi i casi si tratta di documenti che contengono la valutazione dei rischi di un cantiere, temporaneo o mobile, le azioni per contrastare o evitare i rischi e i nominativi delle figure responsabili del cantiere. Tuttavia, esistono delle differenze:
- il POS è una certificazione redatta per la gestione lavorativa dei cantieri, compilato e firmato dal titolare dell’impresa esecutrice de lavori;
- il PSC è una relazione tecnica che delinea le fasi operative dei lavori e, individuando gli aspetti critici, indica le misure da mettere in atto per la messa in sicurezza del cantiere. Il PSC è redatto dal coordinatore dei lavori in fase di progettazione ed è verificato dal Coordinatore dei lavori in fase di esecuzione.
Infine, va specificato che a differenza del POS, il piano di sicurezza e coordinamento riguarda anche i rischi esterni, cioè quelli che non derivano direttamente dalle attività lavorative svolte (come ad esempio la presenza di condutture sotterranee).
Le sanzioni in caso di mancato o errato PSC
In caso di mancanze, inadempienze ed irregolarità nella redazione del piano di sicurezza e coordinamento, la legge prevede differenti sanzioni, penali e amministrative, a seconda della figura professionale coinvolta. In particolare:
- per il committente e responsabile dei lavori: arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 10.000 euro per non aver nominato i coordinatori e sanzione amministrativa da 1.200 a 3.600 euro per omesso invio del PSC alle figure previste;
- per il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione: arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3.000 a 12.000 euro per omessa redazione del PSC;
- per il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione: arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3.000 a 12.000 euro per non aver verificato l’applicazione delle disposizioni contenute nel PSC e delle procedure di lavoro.
Adeguamento del Piano di Sicurezza e Coordinamento
Il coordinatore della sicurezza per l’esecuzione dei lavori (CSE) deve adeguare il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute nel tempo, valutando le proposte delle imprese esecutrici volte a migliorare la sicurezza in cantiere.
In assenza di disposizioni legislative, ogni CSE ha adottato una propria metodologia di adeguamento del PSC, come ad esempio rielaboralo integralmente introducendo i cambiamenti necessari.
In occasione dell’emergenza sanitaria del Coronavirus, il coordinatore per l’esecuzione dei lavori provvede ad integrare il piano di sicurezza e di coordinamento e la relativa stima dei costi con tutti i dispositivi di protezione ritenuti necessari per i lavoratori.
La Sicurezza dei Cantieri Edili
Per garantire la sicurezza in un cantiere sono state emanate delle linee guida con le quali vengono fornite indicazioni finalizzate a contrastare l’epidemia da Coronavirus. Le linee guida illustrano dettagliatamente le modalità:
- di comportamento: i lavoratori, e chiunque abbia accesso al cantiere, devono essere sottoposti al controllo della temperatura corporea e qualora uno di loro abbia una temperatura superiore ai 37,5 sarà momentaneamente isolato e dotato di mascherina;
- di accesso al cantiere da parte dei fornitori esterni: allo scopo di ridurre le occasioni di contatto con il personale presente in cantiere, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi. Per le attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà mantenere la distanza minima di un metro;
- di pulizia e sanificazione: il datore di lavoro ha l’obbligo di assicurare la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica degli spogliatoi e delle aree comuni e di verificare la corretta pulizia degli strumenti individuali di lavoro;
- relative alle precauzioni igieniche personali: le persone presenti devono adottare tutte le precauzioni igieniche, in particolare il frequente e minuzioso lavaggio delle mani;
- relative ai dispositivi di protezione individuale: le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità. Se i lavori in cantiere impongono una distanza interpersonale inferiore a un metro è necessario usare altri dispositivi di protezione (come ad esempio i guanti, gli occhiali, le tute, le cuffie, ecc.) Tutti i dispositivi devono essere conformi alle normative e alle disposizioni scientifiche e sanitarie;
- di gestione degli spazi comuni: tutti gli spazi comuni devono prevedere una ventilazione continua dei locali. Inoltre, il tempo di sosta all’interno di tali spazi deve essere ridotto e ognuno deve mantenere la distanza di sicurezza di un metro;
- di organizzazione del cantiere: è prevista la turnazione e la rimodulazione dei cronoprogramma delle lavorazioni;
- di gestione persona sintomatica: qualora un lavoratore presenti una temperatura corporea superiore ai 37,5° e sintomi quali la tosse o difficoltà respiratorie deve avvertire immediatamente il datore di lavoro (o il direttore di cantiere), il quale deve procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria.