Green Pass sui Luoghi di Lavoro: Cosa dice il nuovo Decreto
Il Green Pass (o Certificazione Verde COVID) diventerà obbligatorio in tutti i luoghi di lavoro dal 15 ottobre prossimo per mettere in sicurezza il Paese da ulteriori ondate di contagio. Lo ha deciso il Governo nel Consiglio del 16 settembre 2021. Il provvedimento è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale come DL N. 127 del 21 settembre 2021.
È stata apportata una rilevante modifica del testo che elimina la necessità di comunicare la sospensione al lavoratore da parte del datore di lavoro.
L'estensione dell'obbligo cosi generalizzata, per pubblico, privato, lavoro autonomo e volontariato, ha preso un po' alla sprovvista chi pensava ad una introduzione graduale, solo in alcuni settori più soggetti ad assembramenti o già interessati dall'obbligo per quanto riguarda i propri utenti.
I datori di lavoro, in prima fila con Confindustria nel chiedere l'introduzione dell'obbligo per scongiurare nuove chiusure alle attività produttive, stanno ora per affrontare adempimenti abbastanza gravosi per l'organizzazione di questo nuovo obbligo. Facciamo quindi un riepilogo degli obblighi, delle modalità di verifica e delle sanzioni previste.
Obbligo Green Pass al lavoro: chi è interessato
Per tutti i lavoratori della pubblica amministrazione e del settore privato, sia autonomi che dipendenti, il Green Pass sarà obbligatorio dal 15 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza.
Sono interessati: dipendenti, collaboratori, lavoratori autonomi, stagisti, volontari che svolgano attività nel luogo di lavoro a qualsiasi titolo in uffici, aziende di qualsiasi dimensione.
Sono esclusi: soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
Controlli Green Pass: come e chi deve farli
I datori di lavoro o coloro che svolgono tali funzioni nel pubblico impiego, sono tenuti dunque entro il 15 ottobre 2021 a:
- organizzare un piano di controlli
- nominare gli incaricati.
Il decreto prevede che le verifiche possono essere effettuate al momento dell'ingresso in azienda ma dato che il decreto specifica: "prioritariamente al momento dell'accesso" si presume che il controllo possa essere fatto anche anticipatamente, oppure durante l'orario di lavoro.
Inoltre il testo parla di "controlli anche a campione": quindi risulta possibile non verificare a tappeto tutto il personale ma procedere anche in modo casuale o predisponendo piani di controlli con modalità personalizzate, sulla base delle esigenze aziendali
Da sottolineare l'obbligo per i datori di lavoro, sia pubblici che privati di individuare con atto formale scritto, i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi.
Per i lavoratori autonomi, in particolare i professionisti e consulenti che accedono a luoghi di lavoro diversi dal proprio studio, gli esperti ipotizzano che la verifica sia a cura dei committenti.
Il decreto non parla di utilizzo dell’applicazione VerificaC19 predisposta per gli esercenti di esercizi commerciali e luoghi di intrattenimento di verifica dell'identità ma non si esclude che su questo possano giungere nuove indicazioni.
Le ultime modifiche per Assenze Ingiustificate e Sopsensioni
ll testo del decreto legge n. 127 /2021 sull'estensione del Green Pass ai luoghi di lavoro evidenzia alcune piccole variazioni rispetto alla bozza pubblicata dal Governo prima della pubblicazione in Gazzetta. Modifiche che hanno un impatto sugli adempimenti per i datori di lavoro.
In primo luogo il lavoratore che al controllo risulta privo di Green Pass, non è più «sospeso dalla prestazione lavorativa» bensì «assente ingiustificato», sin dal primo giorno.
Questo non comporta modifiche sostanziali per il lavoratore che comunque non percepisce la retribuzione.
La novità invece alleggerisce i datori di lavoro che non sono tenuti a comunicare la sospensione ma prendono atto dell'assenza e non hanno obblighi formali .in questo senso
Questa modifica vale sia per il lavoro privato che per il pubblico, in quanto è stata anche eliminata la dicitura che imponeva di sospendere i lavoratori pubblici dopo 5 giorni di assenza ingiustificata
Resta confermato che l’assenza ingiustificata perdura fino alla presentazione del certificato o, in mancanza, fino al 31 dicembre 2021, non ha conseguenze disciplinari e comporta il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. La norma scavalca quindi eventuali previsioni dei contratti collettivi che collegano il protrarsi dell'assenza ingiustificata alla possibilità di licenziamento.
Il testo definitivo prevede la possibilità per il datore di lavoro di sospendere il lavoratore assente oltre i 5 giorni, e stipulare per un massimo di 10 giorni un contratto di lavoro per sostituirlo, rinnovabile per una volta.
Le Sanzioni previste per le per violazioni all'obbligo di Green Pass nel luogo di lavoro
Come detto sia i lavoratori pubblici che privati che non accedono per mancanza del certificato verde risulteranno assenti ingiustificati senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.
La sospensione (di fatto e non formale) dura fino al momento in cui il lavoratore presenta la certificazione verde, sempre con il termine massimo del 31 dicembre 2021.
La sanzione amministrativa per l'accesso senza Green Pass va da 600 a 1500 euro
La sanzione per i datori di lavoro che non procedano ai controlli va da 400 a 1000 euro.
Le sanzioni saranno irrogate in ogni caso dai Prefetti, su segnalazione dei datori di lavoro.
Lavoro domestico e Green Pass
Anche per colf, badanti, baby sitter e assistenti familiari in genere l'obbligo di Green Pass è operativo, sia in caso di lavoro subordinato che per lavoro occasionale con Libretto Famiglia. I lavoratori in regola in questo settore sono quasi un milione. Pare che i non vaccinati nel settore siano quasi 600 mila.
Si ricorda che il decreto che ha esteso l'obbligo di certificazione verde anche a baby sitter e genitori per l'accesso nelle scuole a portare/recuperare i bimbi.
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