L'Addetto Antincendio: Figura importante per la Sicurezza Aziendale
Prevenzione incendi: i compiti dell’addetto antincendio
L’incarico di addetto antincendio è regolamentato dalla legislazione in argomento e dall’art.6 del D.M. del 10/03/98. La nomina viene di prassi attribuita in occasione della Riunione Periodica (art. 35), necessaria per effettuare una adeguata valutazione dei rischi presenti nel contesto lavorativo. Secondo l’art. 43 comma 3 primo periodo del T. U. Sicurezza la designazione non può essere rifiutata se non per giustificato motivo.
L’addetto designato individua i rischi presenti nei luoghi di lavoro, effettua un controllo delle vie di esodo, mantiene in perfette condizioni di efficienza le attrezzature di protezione antincendio, controlla al termine delle normali attività aziendali l’interruzione dell’energia elettrica, effettua una verifica semestrale di estintori e idranti.
Tutti i controlli sui luoghi di lavoro e i dispositivi di sicurezza devono essere registrati in un apposito registro, il cosiddetto Registro Verifiche Generali Antincendio, predisposto ai sensi dell’art. 4 e Allegato VI del DM 10/03/1998 – art. 5 com 2 del D.P.R. 37/98 – punto 12 del DM 26/08/92.
L’Addetto Antincendio durante la normale attività lavorativa
La regolare attività di controllo, verifica e manutenzione riguarda in particolare:
- Estintori;
- Idranti;
- Porte REI;
- Uscite di Sicurezza;
- Maniglioni Antipanico;
- Illuminazione di emergenza;
- Pulsanti di sgancio corrente elettrica;
- Controllo, verifiche e manutenzione dell’impianto elettrico di terra;
- Pulsanti di allarme;
- Valvole di intercettazione gas infiammabili e/o esplosivi;
- Rilevatori di incendio e/o gas e dispositivi di spegnimento automatico dell’incendio;
- Aereazioni dei vani degli impianti di sollevamento;
- Dispositivi di primo soccorso

L’Addetto Antincendio durante un'emergenza
Ecco cosa deve fare l'Addetto Antincendio durante un’emergenza:
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una volta avvisato dell’emergenza in atto deve subito recarsi sul posto e valutare l’entità dell’emergenza;
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se l’emergenza è di lieve entità, controllabile mediante l’uso di estintori, per esempio, deve adoperarsi per far rientrarela situazione;
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nel caso in cui egli non riesca a controllare l’evento deve dare immediatamente inizio alla procedura di evacuazione, attivando il dispositivo acusticoper la segnalazione di allarme o dando istruzioni ad altri per agire in merito;
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avvisare gli addetti alle chiamate di emergenza(di solito il centralino) chiedendo di allertare i soccorsi esterni;
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agire su valvole e interruttori per inibire il flusso di gas pericolosie/o corrente elettrica;
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isolare il luogoin cui sta avvenendo l’emergenza, assicurandosi dell’effettiva chiusura delle porte tagliafuoco;
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aiutare le personepresenti ad evacuare, in special modo, uno o più addetti devono occuparsi delle persone con visibilità o mobilità ridotta e assicurarsi che tutti raggiungano il punto di ritrovo;
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verificare l’effettivo abbandono di tutti i locali, chiudendo a chiave le porte dietro di sé;
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fare l’appello del personale, per accertarsi che tutti siano giunti al punto di ritrovo, in caso negativo iniziare le ricerche e informare i soccorsi esterni;
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supportare i soccorsi esternidando le informazioni del caso;
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segnalare la fine dell’emergenzaquando la situazione di pericolo è cessata;
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chiedere la rimessa in eserciziodegli impianti e la ripresa dell’attività, in seguito agli accertamenti sulla sicurezza degli impianti e dei fabbricati.
Formazione Obbligatoria per l'Addetto Antincendio
È opportuno ricordare che per essere efficaci le azioni di prevenzione incendi devono essere sostenute e condivise da tutto il personale. Per queste ragioni è importante riservare particolare attenzione alla formazione del personale addetto e di tutto il personale presente in azienda.
“I lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza, devono ricevere un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico”.
Nello stesso articolo sono indicati i contenuti dei corsi di formazione dedicati agli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze sono strettamente collegati al livello di rischio di incendio individuato (alto, medio, basso).
Antincendio: Rischio basso
Appartengono a questa classe tutte le attività non classificabili a rischio, medio ed elevato. In questa tipologia di attività sono presenti sostanze poco infiammabili e le probabilità che si sviluppi un incendio sono scarse.
Antincendio: Rischio Medio
In questa categoria sono inclusi i luoghi di lavoro compresi nel DM 16/82 e nelle tabelle annesse al DPR 689/1959 con esclusione delle attività a rischio elevato e i cantieri temporanei e mobili dove sono presenti sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente all’aperto.
Antincendio: Rischio Alto
Rientrano in questa classe le industrie e i depositi di cui agli artt. 4 e 6 DPR 175/88, fabbriche e depositi esplosivi, centrali termoelettriche, impianti estrazione e di oli minerali e gas combustibili, depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 20000 mq, attività commerciali ed espositive con superficie superiore a 10.000 mq, scali aeroportuali, infrastrutture ferroviarie e metropolitane, impianti e laboratori nucleari, ospedali, scuole con oltre 1000 occupanti, alberghi con oltre 200 posti letto, uffici con oltre 1000 dipendenti, cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione e manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi e opere simili di lunghezza superiore a 50 m, cantieri temporanei o mobili dove si impiegano esplosivi.
L’omissione di tali obblighi normativi è sanzionata ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. 81/2008 con la pena massima dell’arresto da quattro a otto mesi o con l’ammenda da 2.000 a 4.000 euro e non consente di procedere al rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi.
L’omissione di tali obblighi normativi è sanzionata ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. 81/2008 con la pena massima dell’arresto da quattro a otto mesi o con l’ammenda da 2.000 a 4.000 euro e non consente di procedere al rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi.
Data l’importanza di questa figura, la legislatura ha previsto precise norme, relativamente alla sua formazione in materia di sicurezza sul lavoro. In particolare, l’art. 18 del D.LGs. 81/08 e l’Allegato VII del D.M. 10/1998, specificano che la formazione sia strutturata in base al rischio di incendio presente nell’impresa, sia dal punto di vista teorico sia dal punto di vista pratico. Perciò troviamo il seguente schema:
- 4 ore di formazione per imprese con rischio basso,
- 8 ore di formazione per imprese con rischio medio,
- 16 ore di formazione per imprese con rischio alto.
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