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La valutazione dello Stress Lavoro-Correlato è prevista dalle normative in materia di salute e sicurezza sul lavoro a partire dal d.lgs 81 del 2008 e, per l’elevato impatto sull’efficienza delle risorse umane, dovrebbe essere uno dei più importanti aspetti da analizzare all’interno di aziende di ogni dimensione e settore. Tuttavia, fino a quattro anni fa questa valutazione è passata un po’ in sordina. A smuovere le acque è stato il d.l. 78/2010 che ha introdotto l’obbligo di valutazione dello stress per tutte le aziende che si avvalgono della collaborazione di almeno un lavoratore subordinato.

I datori di lavoro devono misurare lo stress dei propri dipendenti e adottare le adeguate misure per eliminarlo o almeno a ridurlo, avvalendosi della collaborazione del RSPP aziendale e del Medico Competente. È obbligatorio consultare preventivamente il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS, individuato all’interno dell’azienda, o il RLST, in ambito territoriale) e coinvolgere attivamente i lavoratori interessati.

La valutazione dello stress da lavoro è “parte integrante della valutazione dei rischi” ed i suoi risultati devono essere inseriti all’interno del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).

I lavoratori possono essere esposti ad un gran numero di pericoli per gli occhi e il viso. I datori di lavoro devono garantire che i dipendenti abbiano gli occhi o la faccia protetta tramite DPI (dispositivi di protezione individuali) qualora siano esposti a pericoli da particelle volanti, metallo fuso, prodotti chimici liquidi, acidi o liquidi corrosivi, gas o vapori chimici, materiale potenzialmente infetto o radiazione luminosa potenzialmente dannosa.

Molte lesioni agli occhi sul lavoro si verificano perché i lavoratori non indossano alcuna protezione per gli occhi, mentre altri risultano indossare protezioni per gli occhi improprie o che non si adattano. I datori di lavoro devono essere sicuri che i loro dipendenti indossano protezioni per gli occhi adeguate e devono assicurarsi che la forma scelta di protezione è adeguata al lavoro svolto ed adeguatamente adatta ogni lavoratore esposto al pericolo.

La valutazione del rischio chimico sul lavoro, contrariamente a quanto generalmente si crede, tantissime attività, molte delle quali nulla hanno a che vedere con l’industria chimica in senso stretto.

L'utilizzo di sostanze chimiche nell’ambiente di lavoro è, infatti, molto diffuso: basti pensare, ad esempio, alle imprese che usano prodotti per le pulizie. In pratica, quasi tutte le aziende.

Questa valutazione del rischio va redatta a integrazione del Documento di Valutazione dei Rischi.

 

Iniziamo il percorso di avvicinamento al 29 ottobre 2022 quando entrerà in vigore il nuovo D.M. 03/09/2021 che apporterà alcune modifiche alle modalità di valutazione del rischio di incendio. Si tratta del cosiddetto “Minicodice” che regola la sicurezza antincendio dei luoghi di lavoro a basso rischio, con particolare riferimento alle attività non soggette e non normate. Nei prossimi giorni analizzeremo punto per punto tuttr lr novità introdotte. Inziamo quindi dalle basi, con i Pericoli d'Incendio.

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