Le Nuove Modalità di Valutazione del Rischio Antincendio (Pt.1): I Pericoli d'Incendio
Iniziamo il percorso di avvicinamento al 29 ottobre 2022 quando entrerà in vigore il nuovo D.M. 03/09/2021 che apporterà alcune modifiche alle modalità di valutazione del rischio di incendio. Si tratta del cosiddetto “Minicodice” che regola la sicurezza antincendio dei luoghi di lavoro a basso rischio, con particolare riferimento alle attività non soggette e non normate. Nei prossimi giorni analizzeremo punto per punto tuttr lr novità introdotte. Inziamo quindi dalle basi, con i Pericoli d'Incendio.
I Pericoli d'Incendio
Il primo punto prevede che il progettista (D.M. 03/08/2015) oppure il datore di lavoro (D.M. 03/09/2021) provvedano a "individuare i pericoli d'incendio". In assenza di definizioni proposte all'interno dei suddetti Decreti, è opportuno rifarci alla definizione di pericolo riportata nel D.Lgs. 81/2008: "proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni;".
Nel nostro caso, per pericolo di incendio, dobbiamo considerare tutte quelle caratteristiche, dei luoghi di lavoro, dei materiali, delle attività e delle attrezzature, che possono determinare danni da innesco e sviluppo di incendio.
All'interno dei due decreti, alla prescrizione di individuare i pericoli di incendio, viene riportata una nota che ci permette di avere una prima lista dei potenziali pericoli di incendio da non considerare però esaustiva:
1. Sorgenti d'innesco: come molte reazioni chimiche, tranne quelle spontanee, anche la combustione ha una sua "energia di attivazione" ovvero un'energia che dia il via alla reazione. Questa energia varia dal materiale combustibile interessato e dalle condizioni di concentrazione rispetto al comburente. Tanto più le concentrazioni sono vicine alle proporzioni stechiometriche tanto inferiore sarà l'energia di innesco necessaria. Attenzione: un'energia di innesco, per energia e durata potrebbe essere insufficiente rispetto ad un determinato materiale ma questo andrà analizzato al successivo punto 4
2. Materiali combustibili o infiammabili: dobbiamo individuare quali sono i materiali che possono innescare o alimentare l'incendio. Un infiammabile è più facile che rappresenti il punto di partenza di un incendio ma anche un combustibile, sottoposto a una sorgente di calore continuativa, potrebbe essere il punto di innesco dell'incendio. Una volta innescato l'incendio, tutti i materiali combustibili e infiammabili potranno partecipare alla combustione in base alla specifica temperatura di infiammabilità. Proprio questa temperatura può aiutarci a delimitare quali sono i materiali che possono dare il via all'incendio da quelli che possono partecipare solo dalla fase dello sviluppo in poi. Per i primi, sarà necessario evitare contatti con inneschi efficaci, sui secondi dovremo ridurne la quantità presente, se possibile;
3. Carico d'incendio: i due decreti richiamano, tra gli elementi da considerare nell'individuazione dei pericoli di incendio, anche il carico di incendio. Il carico di incendio D.M. 03/08/2015 punto G.1.12 punto 4) è il "potenziale termico netto della totalità dei materiali combustibili contenuti in uno spazio" ovvero l'energia che si dovrebbe sviluppare se tutto il materiale presente bruciasse. Sempre lo stesso punto del Codice parla anche di carico di incendio specifico (ovvero il carico di incendio per singolo metro quadrato di superficie) e carico d'incendio specifico di progetto, calcolato tenendo conto di correttivi dovuti alle misure adottate. La procedura di calcolo dei diversi carichi di incendio la troviamo al punto S.2.9.2. Potremmo dire che il carico di incendio indica la capacità distruttiva del materiale all'interno di uno spazio, il carico d'incendio specifico, la densità di questa energia, il carico di incendio specifico di progetto è un indicatore del rischio di incendio;
4. Interazione inneschi-combustibili: una volta aver individuato i materiali combustibili e gli inneschi, bisogna verificare le interazioni tra questi considerando questi elementi:
a) efficacia: alcune sorgenti di innesco possono essere efficaci per alcuni materiali ma non per altri, che potrebbero avere un'energia di attivazione maggiore;
b) disposizione spaziale: alcune sorgenti di innesco, efficaci per alcuni materiali, potrebbero trovarsi lontano da questi materiali e, quindi, potenzialmente non significativi;
c) disposizione temporale: alcune sorgenti di innesco potrebbero essere presenti in specifici periodi durante i quali il relativo combustibile potrebbe non essere presente.
5. Eventuali quantitativi rilevanti di miscele o sostanze pericolose: l'incendio potrebbe determinare anche effetti diversi da quelli derivanti dall'incendio stesso ad esempio la rottura o scoppio di contenitori di prodotti chimici che liberandosi o reagendo a causa delle elevate temperature, potrebbero causare altri effetti sulle persone e sulle cose. Questo andrà gestito, in particolare, nel piano di emergenza;
6. Lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio e dell'esplosione: molte sorgenti di innesco sono relative a lavorazioni quali taglio, saldatura, molatura ecc. Queste lavorazioni vanno considerate tra le sorgenti di innesco;
7. Possibile formazione di atmosfere esplosive: siamo portati a immaginare le esplosioni come degli eventi catastrofici come quelli che vediamo nei video. L'esplosione, intesa come combustione rapida, però, è spesso più una fiammata improvvisa che non provoca danni alle strutture ma che può essere una sorgente di innesco di incendi e come tale va considerata tra queste.
Contattaci per avere maggiori informazioni sulla normativa antincendio, sugli adempimenti e la formazione che la tua azienda deve rispettare. Si tratta di obblighi che ti eviteranno di incorrere in sanzioni e che rendono sicuro il tuo luogo di lavoro o la tua attività.
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